Tipologie di trust: quello che c’è da sapere

Immobiliare, familiare, commerciale, discrezionale: esistono numerose tipologie di trust, ognuna delle quali con proprie caratteristiche peculiari, sia per quanto riguarda la gestione che la finalità.

Ma facciamo un passo indietro e, soprattutto per chi non è particolarmente ferrato in materia, cerchiamo di analizzare nel dettaglio l’istituto giuridico e i vari ambiti nei quali viene più comunemente utilizzato.

Cos’è il trust

Volendo intrappolare il trust in una definizione potremmo dire che si tratta di un istituto giuridico posto in essere da un soggetto, denominato disponente, con la finalità di separare alcuni beni dal proprio patrimonio per il perseguimento di specifici interessi.
I beni in oggetto vengono trasferiti al trustee, il beneficiario che assume l’obbligo di gestirli e amministrarli nell’interesse del disponente, fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Oggetto dell’istituto possono essere sia beni mobili che immobili, materiali o anche immateriali

Le caratteristiche

La principale caratteristica dell’istituto giuridico in analisi è identificabile nello sdoppiamento del diritto di proprietà.
Più precisamente i beni trasferiti, di qualunque natura essi siano, costituiscono una massa distinta.

Per quanto il trustee ne abbia la proprietà legale e diventi proprietario dei relativi diritti, i beni restano estranei sia al patrimonio personale del trustee sia a quello del disponente.

I soggetti

Per costituire un trust sono necessari due/tre soggetti che nel dettaglio sono: il disponente, il trustee ed eventualmente il guardiano.

Analizziamo una per una le figure in oggetto.

Disponente o settlor

Il disponente, chiamato anche settlor, è colui che istituisce l’istituto giuridico.

Si tratta della figura che costituisce il rapportoal fine di separare parte dei suoi beni dal patrimonio personale.

È in altre parole colui che conferisce la titolarità e la gestione temporanee di tali beni ad un altro soggetto.

Trustee

Il trustee è colui che in seguito all’istituzione del rapporto giuridico diventa effettivo proprietario dei beni.

A tale figura viene riconosciuto il potere di amministrarli e gestirli, per tutta la durata del’istituto, secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
Per quanto il trustee goda di ampia autonomia di gestione deve comunque attenersi alla legge che regola il rapporto e a quelle che sono le direttive ricevute dal disponente.

Tra i suoi obblighi rientra la rendicontazione del proprio operato.

Lo abbiamo già accennato in precedenza, ma considerando che si tratta di un punto importante per comprendere a fondo l’argomento lo ripetiamo: i beni intestati al trustee restano esclusi dal suo patrimonio personale per cui sono estranei a qualunque tipologia di vicenda personale, familiare, fiscale ecc.

Il trustee può essere una persona fisica o una società.

Guardiano o protector

La terza figura che a seconda dei casi può essere coinvolta nell’istituto è il guardiano, detto anche protector.

Le sue funzioni possono essere diverse, e tutte, chiaramente, orientate a monitorare l’attività del trustee.

Nel dettaglio si occupa di

  • esercitare poteri dispositivi o gestionali, come ad esempio la nomina o la revoca del trustee;
  • concedere il placet sulle scelte/decisioni del trustee;
  • impartire istruzioni al trustee su determinati atti;
  • controllare l’operato del trustee.

Le tipologie

La natura flessibile dello strumento giuridico in analisi lo rende adattabile a differenti situazioni e/o esigenze.

Esistono vari tipi di trust che di seguito andremo ad analizzare:

  • Familiare: finalizzato ad assistere e tutelare soggetti deboli quali minori e diversamente abili.
  • Immobiliare: finalizzato a dividere i beni personali dal patrimonio aziendale, con l’obiettivo di renderli impignorabili e di proteggerli da attività professionali rischiose.
  • Commerciale: finalizzato ad assicurare l’adempimento delle obbligazioni del disponente, al quale viene ovviamente sottratto il controllo sui beni.
  • Liquidatorio: impiegato nella gestione della crisi d’impresa, consiste nel disporre in trust un patrimonio, di una persona fisica o di una società, per soddisfare i creditori con i proventi della liquidazione.
  • Di scopo: istituito per un fine ben preciso ma che non prevede la designazione di un beneficiario; è prevalentemente utilizzato per operazioni commerciali. In tale tipologia di istituto il patrimonio oggetto di trust viene gestito per il raggiungimento di un determinato obiettivo.
  • Discrezionale: prevede la totale discrezionalità del disponente in merito alla distribuzione del capitale tra gli appartenenti a una categoria determinata. In tal caso il beneficiario non vanta alcuna titolarità di diritto di credito neo confronti dei beni in trust.
  • Di beneficenza: consente di destinare somme di denaro o beni mobili e immobili a progetti benefici; in tal caso il capitale può essere utilizzato esclusivamente per un’attività ben precisa e definita.

La normativa

Il trust in Italia non è disciplinato da alcuna legge specifica.

Ora qualcuno starà pensando alla legge antitrust e per assonanza starà pensando che si tratta di qualcosa che afferisce al rapporto giuridico che stiamo analizzando in questa sede.
Assolutamente errato!
L’antitrust si riferisce alla tutela del libero mercato, nel quale rientrano discorsi come il diritto di concorrenza e i diritti dei consumatori; in altre parole non ha nulla a che fare con il nostro post.

Ritorniamo al ‘nostro’ trust.

È considerato legittimo dal 1 gennaio del 1992, in virtù della ratifica della Convenzione dell’Aja, il trattato nel quale gli stati firmatari hanno fissato le disposizioni in merito alla legge applicabile all’istituto giuridico.

Si tratta, in parole più semplici, di un istituto riconosciuto dal nostro Paese ma non regolamentato a livello normativo.

La legge da applicare viene scelta dal disponente, in base al caso, tra quelle delle giurisdizioni che prevedono una specifica regolamentazione.

costituire un trust

Atto istitutivo

Un trust può essere costituito tramite atto scritto, sia da persone fisiche che da persone giuridiche (enti, società ecc.).

La prassi italiana tende verso la stipula per atto pubblico, o scrittura privata autenticata nel caso in cui il conferimento riguardi beni mobili registrati o beni immobili.

Nell’atto il disponente stabilisce: la durata, i beneficiari, i poteri conferiti al trustee e all’eventuale guardiano, le direttive per l’amministrazione dei beni.

Ambiti di applicazione

Usualmente il trust viene istituito a protezione di beni immobili; si realizza così una vera e propria “protezione” patrimoniale in quanto i beni diventano impignorabili.

L’istituzione, in alcuni casi, può determinare un “vantaggio di natura fiscale”; se tale finalità è stato l’unico o principale motivo che ha spinto il soggetto ad istituire un trust, esso può essere considerato illegittimo e pertanto revocato e/o soggetto a sanzione.

Master di specializzazione

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Si tratta di un master di I livello, erogato dall’Università Telematica Niccolò Cusano con l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze in merito a un istituto utilizzabile in vari campi, ma che non ha affinità con nessun’altra tipologia di istituto adottato dal diritto civile italiano.

Il programma del master è incentrato sull’approfondimento dei seguenti argomenti:

  • alcuni tipi di trust e la loro efficacia nell’ordinamento italiano
  • strumenti e politiche
  • forme di protezione del patrimonio e differenza tra il trust e altri istituti privatistici nell’Ordinamento Italiano
  • i profili tributari del trust in Italia
  • inquadramento fiscale
  • imposte dirette

Costo

Il master Unicusano prevede un costo annuo pari a 2.100,00 euro, da corrispondere in due rate di pari importo.

E’ prevista una quota di iscrizione ridotta, pari a 1.800,00 euro, per i commercialisti, i notai, gli avvocati, i dipendenti della Pubblica Amministrazione e tutti laureati presso la Niccolò Cusano.

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Non esistono vincoli di orario per cui ognuno può scegliere liberamente quando e dove studiare.

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